Il Decreto 6 aprile 1902, alla fine del periodo Qing, avviò in Cina un rinnovamento della legislazione, con l'invio di Shen Jiaben, noto giurista e storico del diritto, e Wu Tingfang in Inghilterra, Perù, Spagna e USA, a "esaminare le leggi dei Paesi stranieri": la Cina aveva deciso di aprirsi al dialogo con i grandi sistemi giuridici ed alla ricezione di quanto, di essi, avrebbe considerato buono. Ne scaturì l'orientamento a far proprio il sistema giuridico del diritto romano, come era già accaduto per il Giappone; fu promulgato il primo Codice civile cinese, in cui è riconoscibile un'attenzione privilegiata per i codici civili francese e tedesco. La Repubblica Popolare Cinese ha confermato l'appartenenza al sistema giuridico romanistico, sensibile a quella specifica innovazione di esso che veniva compiuta nell'Unione Sovietica, a Mosca, Terza Roma, e negli altri Paesi socialisti europei, con l'elaborazione di un sottosistema del sistema romanistico. Dopo il periodo del "nichilismo giuridico" (1958-1977), con gli anni '80, il diritto della RPC rinnova la sua appartenenza al sistema del diritto romano, considerato come "patrimonio comune dell'umanità" e vi affianca la considerazione di tutti i possibili contributi che possono derivare da qualsiasi esperienza giuridica per la costruzione del proprio ordinamento, di un grande Paese in profonda trasformazione.
Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese. Ediz. italiana e cinese. Volume Vol. 3
| Titolo | Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese. Ediz. italiana e cinese. Volume Vol. 3 |
| Volume | Vol. 3 - Leggi sui marchi, sui brevetti, sul diritto d'autore, sul commercio con l'estero |
| Collana | Dir. cinese e sistema giur. romanistico |
| Editore | Giappichelli |
| Formato |
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| Pagine | X-167 |
| Pubblicazione | 12/2006 |
| ISBN | 9788834866573 |

