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Zanichelli: Commentario del codice civile

Art. 2506-2506 quater. Scissione della società

Art. 2506-2506 quater. Scissione della società

Angelo Bertolotti

Libro

editore: Zanichelli

anno edizione: 2015

pagine: 392

I quattro articoli del Codice civile che concernono la scissione disciplinano l'istituto negli aspetti che maggiormente lo caratterizzano quale operazione volta alla scomposizione di un ente preesistente, in particolare per ciò che attiene alle modalità in cui può essere attuata, alla sorte degli elementi attivi e passivi del suo patrimonio, ai criteri di distribuzione delle azioni o quote nelle beneficiarie, alla tutela dei creditori, agli effetti; per il resto essa è, sotto il profilo normativo, ampiamente tributaria della fusione. Lo dimostra l'art. 2506-ter, nel richiamarne un gran numero di disposizioni, a partire da quelle che concernono gli atti preparatori del progetto, sino alla regola, di particolare rilievo, relativa all'invalidità; senza escludere neppure i casi in cui l'operazione coinvolga società di cui una detenga l'intero capitale (od una quota comunque non inferiore al novanta per cento) di un'altra. Di fronte a così estesi rinvii, è parso opportuno, per una doverosa completezza di esposizione, prendere in esame le regole di volta in volta richiamate, non solo per verificarne i termini di applicabilità ad una scissione, ma anche per esaminare, sia pure in modo non esaustivo non si pensi ad un parziale trattato sulla fusione gli aspetti e le questioni più rilevanti loro riferibili; sì da evitare al lettore, almeno entro certi limiti, la necessità di consultare ogni volta testi specificamente loro dedicati.
98,00

Art. 2697-2739. Prove

Art. 2697-2739. Prove

Salvatore Patti

Libro

editore: Zanichelli

anno edizione: 2015

pagine: 864

Gli istituti giuridici di confine hanno una sorte singolare: alcuni, proprio perché tali, sono esplorati di frequente, altri sono trascurati. Le prove appartengono alla seconda, meno fortunata categoria: la vecchia disputa fra civilisti e processualisti non ha prodotto un numero considerevole di trattazioni, almeno per quanto concerne i primi. Questo volume del Commentario offre una disamina rigorosa dei due articoli generali sulle prove (onere della prova e patti ad esso relativi), affrontando la complessa problematica con linearità e chiarezza, e in modo aderente alla realtà giurisprudenziale. La trattazione prosegue con il commento analitico delle norme dedicate alla prova documentale, tenendo conto della rapida e profonda evoluzione che la materia ha conosciuto negli ultimi anni. Soprattutto i progressi compiuti nel settore dell'informatica hanno posto il legislatore di fronte all'esigenza di individuare la regolamentazione di fenomeni nuovi - è il caso del c.d. documento informatico - fino a pochi anni or sono neanche contemplati nel codice ma certamente riconducibili secondo dottrina e giurisprudenza nell'ambito della prova documentale.
212,50

Art. 2397-2409 septies. Società per azioni

Art. 2397-2409 septies. Società per azioni

Massimo Franzoni

Libro

editore: Zanichelli

anno edizione: 2015

pagine: 448

La figura dei sindaci è stata particolarmente toccata dalla riforma del 2003. Un primo aspetto di portata sistematica vede il collegio sindacale come l'organo di riferimento del sistema dei controlli, tanto nelle società quotate, quanto nelle società chiuse. Un secondo aspetto vede i sindaci dotati di strumenti più efficaci nel garantire la effettività del controllo. Si pensi, ad esempio, alla possibilità dei sindaci di denunciare al tribunale gli amministratori che abbiano commesso gravi irregolarità nella gestione tali da arrecare danno alla società o a una o a più società controllate; oppure all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli stessi amministratori. È il primo fronte che maggiormente merita attenzione, poiché più direttamente si lega alla rinnovata immagine della società che il legislatore della riforma ha pensato dietro al concetto di "assetto organizzativo, amministrativo e contabile", adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. È proprio su questo terreno che si misura il cambiamento del ruolo del sindaco, originariamente modellato esclusivamente sul controllo contabile nell'attività degli amministratori. Ora il controllo contabile, salvo casi residuali, neppure compete al collegio sindacale, essendo stato demandato ad un soggetto incaricato della revisione.
109,00

Art. 679-712. Revocazione delle disposizioni testamentarie, sostituzione, esecutori testamentari

Art. 679-712. Revocazione delle disposizioni testamentarie, sostituzione, esecutori testamentari

Antonio Albanese

Libro

editore: Zanichelli

anno edizione: 2015

pagine: 432

Con la revoca di un precedente testamento, il disponente può mantenere in vita la successione testamentaria, mutando o aggiungendo disposizioni o revocando solo in parte le precedenti o ripristinando un testamento precedente a quello revocato, ma può anche dar luogo alla successione legittima, limitandosi a revocare ogni precedente disposizione testamentaria senza null'altro disporre. La sostituzione ordinaria costituisce un momento di precipua attenzione per la scelta: il disponente ha l'occasione di perpetuare la propria scelta all'infinito (sostituzione successiva) e di modularla come meglio crede (sostituzione plurima e reciproca). Un congegno, dunque, la cui scarsa diffusione nella prassi è da attribuire alla scarsa conoscenza della sua utilità. La sostituzione fedecommissaria ha assunto un carattere esclusivamente assistenziale a seguito della riforma del diritto di famiglia; ma l'evoluzione della giurisprudenza e i recenti interventi normativi ripropongono sotto una nuova luce le questioni sottese all'istituto: il divieto di sostituzione fedecommissaria in ogni altra ipotesi, il fedecommesso de residuo, l'attribuzione separata del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, la clausola "si sine liberis decesserit", il divieto di alienazione, i rapporti tra fedecommesso e trust, l'applicazione all'ipotesi di amministrazione di sostegno, l'usufrutto successivo.
103,50

Commentario al Codice civile. art. 1678-1702. Trasporto

Commentario al Codice civile. art. 1678-1702. Trasporto

Stefano Zunarelli, Chiara Alvisi

Libro

editore: Zanichelli

anno edizione: 2014

pagine: 700

Gli oltre quarant'anni trascorsi dall'ultima edizione di questo volume del Commentario del Codice Civile a firma di Mario Iannuzzi hanno reso necessaria una radicale rivisitazione della materia oggetto della complessiva disciplina del contratto di trasporto contenuta nel Codice Civile. Ciò alla luce non solo dell'evoluzione della disciplina legislativa della materia, ma altresì dell'impatto che i mutamenti intervenuti sul piano tecnico ed organizzativo delle attività di trasporto e di logistica (basti pensare allo sviluppo della containerizzazione e della multimodalità) hanno determinato sulla regolamentazione (a livello normativo e pattizio) dei rapporti derivanti dai contratti di trasporto terrestre di persone e di cose.
122,50

Commentario del Codice Civile. Assicurazione Art.1882-1932

Commentario del Codice Civile. Assicurazione Art.1882-1932

Flavio Peccenini

Libro

editore: Zanichelli

anno edizione: 2011

pagine: 320

A quasi cinquant'anni di distanza dall'edizione curata da Vittorio Salandra, il volume costituisce una nuova stesura del commento agli artt. 1882-1932, alla luce del riassetto dell'intera materia assicurativa attuato con il d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, codice delle assicurazioni private. Il commento agli articoli del Capo XX del Titolo III del Libro IV del codice civile si svolge attraverso l'esposizione e la critica delle principali correnti di pensiero prospettate in dottrina su ciascuna delle problematiche di volta in volta trattate, nonché sulla base di una disamina della casistica giurisprudenziale, aggiornata fino al momento in cui il testo è stato dato alle stampe. Vengono affrontate le più recenti questioni relative alla natura giuridica dell'assicurazione fideiussoria e delle polizze infortuni, alle clausole "claims made", alle nuove procedure di risarcimento in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e ai nuovi prodotti assicurativi connotati da una sempre più spiccata componente finanziaria.
69,50

Art.1277-1284. Obbligazioni pecuniarie. Commentario del codice civile

Art.1277-1284. Obbligazioni pecuniarie. Commentario del codice civile

Bruno Inzitari

Libro

editore: Zanichelli

anno edizione: 2011

pagine: 760

La moneta è accettata come strumento atto a realizzare tutte le operazioni di scambio. Con la moneta vengono espressi prezzi e valori. Essa è il mezzo generalmente accettato - di scambio di beni e servizi, funge da misura di tutti i beni, tesaurizzandone i valori, al fine di differirne nel tempo il godimento. Consente di determinare i prezzi, di calcolare costi, profitti e perdite, di valutare i patrimoni, di misurarne le modificazioni di valore. La spendita della moneta realizza le operazioni di vendita e di acquisto che si attuano - piuttosto che con la dazione e consegna di pezzi monetari - con l'attribuzione di astratte unità monetarie prive di qualsiasi carattere fisico. Esse vengono accreditate sui conti bancari che sono il nuovo luogo dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria. Con l'esercizio della sovranità monetaria, lo Stato crea l'unità monetaria e le obbligazioni pecuniarie ne regolano l'uso. Con crescenti limitazioni esso ammette la circolazione, del tutto marginale nei volumi, di banconote o moneta. L'obbligazione pecuniaria è quindi l'obbligazione per eccellenza. È prevalente perché accompagna ogni possibile atto economico dell'uomo, perché costituisce l'equivalente di ogni valore, perché rende possibile risarcire il danno, liquidare e attribuire i valori relativi al patrimonio che costituisce la garanzia patrimoniale del debitore.
164,50

Società per azioni

Società per azioni

Massimo Franzoni

Libro: Libro rilegato

editore: Zanichelli

anno edizione: 2008

pagine: 664

Il ruolo degli amministratori è centrale nell?esercizio dell?impresa. Poiché le grandi imprese sono normalmente esercitate nella forma della società per azioni, si può anche affermare che, dal modo in cui gli amministratori sono giuridicamente disciplinati, si può desumere l?idea che il legislatore ha della grande impresa nel terzo millennio. La riforma del 2003 ha toccato in modo affatto significativo il ruolo e la funzione degli amministratori. In primo luogo ha introdotto un variegato sistema di Governance con l?intento di favorire l?adeguamento della situazione della gestione di fatto con la regola di diritto. Inoltre, del profilo imprenditoriale, ha inteso valorizzare la trasparenza nell?informazione dei dati per il pubblico. La trasparenza è possibile se chi è tenuto ad informare è a conoscenza delle questioni di rilievo per la vita della società oltre che di interesse per i risparmiatori. In proposito vanno lette le norme dirette a disciplinare il funzionamento del consiglio di amministrazione, la funzione del presidente ed il rapporto fra amministratori delegati e deleganti. Anche nella Governance di tipo tradizionale, le nuove norme sono dirette ad individuare i ruoli di vera e propria gestione, che portano con sé la effettiva conoscenza delle vicende eventualmente da comunicare. Ciò che emerge è una spiccata attitudine degli amministratori esecutivi ad essere i veri protagonisti dell?attività d?impresa, anche sul piano della responsabilità, e una forte propensione a valutare gli amministratori non esecutivi, nei termini di controllori dell?attività altrui. Infine gli amministratori (gli amministratori delegati) sono coloro che devono predisporre ed adeguare costantemente l?assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Per la prima volta assume rilievo un dato che, in precedenza, risultava per implicito, ossia il fatto che l?impresa non sia soltanto una entità economica, ma che debba essere apprezzata anche e soprattutto come complesso di regole di comportamento, sulla base delle quali individuarla. In termini definitivi si può sostenere che la prima responsabilità degli amministratori è conseguente al fatto di avere creato un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, poiché sulla base di questo l?impresa è identificabile come tale.
144,00

Commentario del Codice Civile. Art. 2575-2583. Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche

Commentario del Codice Civile. Art. 2575-2583. Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche

Alberto Musso

Libro: Libro rilegato

editore: Zanichelli

anno edizione: 2008

pagine: 496

Gli art. 2575-2583 sono commentati non solo in relazione alle più specifiche norme contenute nella l. 22 aprile 1941, n. 633, e succ. mod. - cui l'art. 2583 rinvia espressamente - ma con riferimento alle più aggiornate esperienze comparate, nonché ai principi internazionali e comunitari in materia (dalle numerose direttive di armonizzazione, attuate nella legislazione interna dal 1992 in poi, alle Convenzioni di Berna e di Roma, fino all'accordo TRIPs e ai due Trattati OMPI del dicembre 1996). In quest'ambito sono esaminati sia le opere dell'ingegno in senso proprio, sia i materiali o le prestazioni che costituiscono oggetto di diritti connessi o sui generis, già embrionalmente richiamati dagli art. 2578 e 2579, ma sempre più amplificati nell'odierna disciplina della proprietà intellettuale, quali, da ultimi, i "diritti audiovisivi sportivi" (d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9). Il commento prende inoltre in considerazione i titolari dei diritti e gli utilizzatori, i contratti, le sanzioni e le tecniche di tutela giuridica tramite digital rights management, alla luce di un doveroso bilanciamento fra interessi all'utilizzazione esclusiva ed interessi collettivi alla diffusione culturale, emerso ancor più recentemente con l'introduzione dell'art. 70-bis, legge dir. aut., ad opera della l. n. 2/2008, recante "Disposizioni concernenti la Società Italiana Autori ed Editori".
110,00

Commentario del Codice Civile. Art. 2546-2548. Mutue assicuratrici

Commentario del Codice Civile. Art. 2546-2548. Mutue assicuratrici

Nicola De Luca

Libro: Libro rilegato

editore: Zanichelli

anno edizione: 2006

pagine: 232

Si tratta della prima edizione del commento agli articoli 2546-2548 che viene a colmare un vuoto del Commentario. Il testo è la risultante dei molti studi dell'autore nella materia dell'assicurazione mutua. Il presente volume costituisce peraltro una rielaborazione organica della materia, alla luce della Riforma del diritto societario avviata con la legge 3 ottobre 2001, n. 366 e attuata con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. Giuseppe Fanelli sosteneva che "la forma mutualistica rappresenta la forma più vantaggiosa e giuridicamente più naturale per ottenere una copertura assicurativa: economicamente più vantaggiosa perché elimina il profitto industriale; giuridicamente più naturale perché realizza immediatamente e direttamente quella comunione e compensazione dei rischi che costituisce il fondamento tecnico e necessariamente anche giuridico di ogni moderna forma assicurativa".
36,00

Commentario del Codice Civile. Art. 2325-2341 ter. Società per azioni. Volume Vol. 1

Commentario del Codice Civile. Art. 2325-2341 ter. Società per azioni. Volume Vol. 1

Francesco Galgano, Pietro Zanelli, Giuseppe Sbisà

Libro: Libro rilegato

editore: Zanichelli

anno edizione: 2006

pagine: 304

Questo è il volume iniziale del Commentario alla nuova disciplina codicistica delle società di capitali e cooperative, al quale fa seguito una pluralità di volumi, alcuni dei quali già editi. Si è trattato della più vasta ed organica riforma che il codice civile abbia ricevuto nei sessant'anni dalla sua entrata in vigore. Non una semplice razionalizzazione dell'esistente, bensì una innovazione profonda, vera e propria frattura rispetto al passato, imposta dai nuovi caratteri e dalle nuove dimensioni assunte dall'economia di mercato. Questo primo volume, relativo alle disposizioni generali ed alla fase costituente della società per azioni, già mette in risalto radicali mutamenti intervenuti nella nozione stessa di società per azioni, entro la quale è introdotta la distinzione fra società che fanno e società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, mentre ha preso vita la società per azioni unipersonale, costituita per l'atto unilaterale di persona fisica o di persona giuridica. Il volume affronta poi le complesse questioni insorte a seguito del nuovo controllo notarile, e non più giudiziario, sulle condizioni di legge per la costituzione, e quelle sollevate dalla, del tutto nuova, disciplina dei patti parasociali, che sono questioni attinenti all'ambito di applicazione delle norme ai limiti di validità dei patti.
52,00

Art. 2452-2461. Società in accomandita per azioni

Art. 2452-2461. Società in accomandita per azioni

Eugenio Barcellona, Renzo Costi, Franzo Grande Stevens

Libro: Libro rilegato

editore: Zanichelli

anno edizione: 2005

pagine: 312

La nuova edizione di questo volume del Commentario - rispetto alla prima, del 1973, ad opera di Renzo Costi - è stata sollecitata da due principali esigenze. Per un verso, si trattava di tener conto di quella renaissance del tipo "accomandita per azioni" registrata a partire dalla metà degli anni ?80 del secolo scorso: un tipo sociale, che appariva in quel tempo destinato ad un irreversibile declino, conosceva allora - e, in parte, conosce tuttora - una nuova attualità seppure per finalità del tutto nuove (quelle di holding di controllo di società industriali con proprietà familiare frammentata). Per altro verso, si trattava di verificare la "reazione chimica" fra la nuova disciplina della società per azioni, quella conseguente alla riforma del diritto societario del 2003, e le poche norme speciali sull?accomandita. Fin dal codice del 1942, infatti, il legislatore aveva prescritto il "rinvio" alle norme della società per azioni (in quanto compatibili) per ogni aspetto non espressamente regolato in materia di accomandita. Lasciando pressoché intatto il Capo dedicato all?accomandita per azioni, il legislatore della riforma ha inteso, quindi, affidare all?interprete il compito di verificare la portata di un "rinvio" rimasto, sì, del tutto invariato, ma rispetto ad una disciplina (quella della società per azioni) frattanto profondamente modificata.
58,50

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